Commissione Elettorale

L'art. 12 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223 e s.m.i. prevede che il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno la Commissione elettorale comunale

Competenze

Revisione delle liste elettorali

Struttura

Tipo di organizzazione

Commissione

Ulteriori informazioni

La Commissione e' composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei  comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.”

- che l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 e s.m.i. prevede invece che:

“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.

A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”

Rilevato che il Consiglio comunale si è già riunito per la prima volta dopo le elezioni comunali dei giorni 20 e 21 settembre 2020, nella seduta dell’8 ottobre 2020, per le attività di convalida del Sindaco ed il suo giuramento e dei Consiglieri, e siccome ai sensi dell’art. 21 dello Statuto comunale in tale seduta il Consiglio può trattare soltanto gli adempimenti post elettorali delle convalide e del giuramento, è in questa seduta immediatamente successiva che si provvede alla nomina della Commissione elettorale;

Rilevato anche che nella composizione della commissione occorre anche rispettare le procedure indicate dall’art. 32 dello Statuto Comunale che prevede, tra l’altro, ai Commi 1 e 2

“1. Qualora, in base a legge, statuto o regolamento devono essere nominati, presso Enti, commissioni o organismi comunque denominati, soggetti in rappresentanza anche delle minoranze, il Consiglio comunale li elegge a scrutinio segreto, con il sistema del voto limitato, sulla base di candidature o liste di candidati designati (dai capigruppo), al fine di assicurare che ciascun gruppo abbia un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale

2. Nel caso in cui la nomina riguardi Commissioni o Organismi del Comune, deve essere assicurata anche la rappresentanza di genere. A tal fine, ciascun gruppo consiliare di maggioranza e di minoranza indica i propri candidati assicurando una adeguata presenza di entrambi i generi per un numero pari ad almeno un terzo dei componenti da assegnare. Qualora, a seguito della votazione, non sia assicurata una rappresentanza di genere per un numero, arrotondato per difetto, pari ad almeno un terzo dei componenti da designare, - ferma restando la rappresentatività dei seggi assegnati a ciascun gruppo consiliare - in luogo dei candidati appartenenti al genere maggiormente rappresentato che abbiano ottenuto un numero inferiore di preferenze subentrano i candidati del genere meno rappresentato che abbiano ottenuto, individualmente nell’ambito del medesimo genere, un maggior numero di preferenze.”

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