Consorzio Bim del Chiese

dall'articolo 2 dello statuto:

  1. Il Consorzio persegue lo scopo di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese, ivi compresa la salvaguardia e la difesa dell’ambiente, in particolare dell’ambiente montano e di realizzare opere di sistemazione montana ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
  2. Il Consorzio assume inoltre le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana ai sensi dell’art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e ss.mm., per l’applicazione di ogni norma di legge riguardante la bonifica montana, con particolare riferimento agli articoli 14 e 15 della medesima legge.
  3. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Consorzio cura l'incasso dei sovracanoni e provvede alla gestione del fondo comune da impiegarsi per le finalità istituzionali. A tali fini può disporre anche la destinazione diretta di quote del fondo in favore dei Comuni o di loro forme associative e di altre persone giuridiche pubbliche, ovvero disoggetti privati, in osservanza dell’apposito Regolamento approvato ai sensi del presente Statuto nel rispetto della disciplina vigente locale, nazionale e comunitaria.
  4.  Il Consorzio esercita le funzioni e i servizi previsti dalla legislazione vigente ovvero affidati, a qualunque titolo, da Comuni, da altri Enti territoriali e da Amministrazioni locali.
  5. Per il perseguimento degli scopi statutari, tra cui la promozione e lo sviluppo culturale, sportivo, sociale ed economico della popolazione, ovvero per svolgere attività strumentali, il Consorzio può costituire e partecipare a società, enti e associazioni, nonché stipulare accordi di programma e convenzioni con altri enti, pubblici e privati, e utilizzare ogni altro strumento istituzionale consentito dalla disciplina vigente per il raggiungimento delle proprie finalità, direttamente o indirettamente, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
  6. Il Consorzio esercita le facoltà previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e, nel caso, dispone le modalità per fruire dell’energia elettrica ritirata anche attraverso la commercializzazione nei modi consentiti dalla disciplina vigente.
  7. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consorzio può:
    • promuovere attività e servizi tendenti allo sviluppo delle attività sociali, culturali, turistiche e produttive, da realizzare sia singolarmente sia in forma associata
    • promuovere iniziative al fine di sviluppare le conoscenze e i servizi più idonei alle esigenze degli abitanti, degli Enti territoriali, delle strutture sociali e delle imprese;
    • effettuare ricerche scientifiche, indagini statistiche, ricerche di mercato e consulenze, dirette al raggiungimento delle finalità istituzionali, in osservanza alla disciplina vigente;
    • svolgere attività di formazione, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari finalizzati all’aggiornamento, alla qualificazione, alla riqualificazione e alla formazione continua;
    • promuovere e svolgere attività volte a sostenere l’economia del territorio e, in particolare, finalizzate alla promozione dell’occupazione, al rafforzamento delle imprese esistenti e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali (industriali e artigiane), anche attraverso la realizzazione e la gestione di infrastrutture ed edifici;
    • promuovere le iniziative e le collaborazioni con gli enti/istituzioni privati e pubblici, locali, nazionali ed europei che perseguono finalità analoghe a quelle istituzionali;
    • attuare e coordinare iniziative atte a sostenere l’economia agricola del territorio anche attraverso la creazione di maggior reddito e di migliori condizioni per la popolazione interessata;
    • promuovere e coordinare iniziative volte a migliorare la rete stradale e ciclopedonale, nonché le altre infrastrutture del territorio nel rispetto delle competenze di altri enti pubblici previste dalla disciplina vigente.
    • Promuovere e sostenere l’economia locale e la capacità reddituale dei residenti nei Comuni facenti parte del Consorzio mediante adozione di regolamenti e/o bandi per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, nel rispetto della normativa nazionale e provinciale nonché della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Oggetto sociale

Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese è stato istituito nel 1955 in risarcimento al territorio della Valle del Chiese per i danni ambientali dovuti alla realizzazione degli impianti idroelettrici e per lo sfruttamento delle acque dei fiumi e torrenti della zona.
La quasi totalità delle entrate del Consorzio provengono dal pagamento dei canoni da parte dei concessionari delle derivazioni idroelettriche (Hydro Dolomiti Enel, Edison). I sovracanoni, i canoni rivieraschi e i canoni aggiuntivi sono prestazioni patrimoniali che la legge impone ai concessionari delle derivazioni idroelettriche a favore delle popolazioni locali, le quali hanno acquisito un diritto originario di godimento: i canoni non sono pubblici, sono della gente di montagna, della nostra valle.
Il B.I.M. del Chiese raggruppa i seguenti Comuni della Provincia Autonoma di Trento: Bondone, Storo, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone, Sella Giudicarie, Ledro, con una popolazione residente stimata in 12.500 unità.

Data di costituzione

01/01/1955

Sedi

Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese è stato istituito nel 1955 in risarcimento al territorio della Valle del Chiese per i danni ambientali dovuti alla realizzazione degli impianti idroelettrici e per lo sfruttamento delle acque dei fiumi e torrenti della zona.

Bim del Chiese, Via Oreste Baratieri 38083 Condino

Ulteriori dettagli

Partita IVA

01700220229

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